(AGENPARL) – Roma, 30 mar – In occasione di una Tavola Rotonda tenuta oggi a Brescia, a cui hanno partecipato anche il giornalista Sergio Rizzo, Giuseppe Pitruzzella (presidente Antitrust), Giampiero Lo Presti (presidente ANMA), l’on. Salvatore Vassallo ha illustrato un emendamento che presenterà al ddl anticorruzione, anche frutto del confronto con l’ANMA (Associazione Nazionale dei Magistrati Amministrativi). L’emendamento, ha detto Vassallo, si propone di “porre un limite temporale alla reiterazione consecutiva di incarichi extra giudiziali (non più di cinque anni) e un limite temporale assoluto nell’arco del servizio (dieci anni), equiparando sotto questo aspetto la disciplina prevista per la magistratura amministrativa e contabile, per gli Avvocati e Procuratori dello Stato, a quella già prevista per la magistratura ordinaria; l’emendamento punta inoltre a limitare i possibili conflitti di interesse impedendo che i magistrati possano decidere su cause che vedano coinvolte amministrazion i presso cui hanno avuto incarichi nei due anni precedenti.” “La formulazione dell’ emendamento dovrebbe superare le resistenze incontrate da quello presentato dall’ On. Roberto Giachetti e copre un tema da questo non trattato”, continua Vassallo. “Nell’emendamento Giachetti i limiti temporali previsti in materia di fuori ruolo si applicano in maniera pienamente retroattiva dalla data della sua eventuale entrata in vigore. Questo crea evidenti problemi sia di ordine giuridico che pratico. L’emen damento da me predisposto prevede invece che il periodo trascorso fuori ruolo antecedentemente alla data di entrata in vigore sia computato fino ad un massimo di cinque anni. In questo modo si parificano tutti i magistrati a quanto fu previsto cinque anni fa per i soli magistrati ordinari, ai quali furono abbonati per intero tutti gli anni già eventualmente passati in fuori ruolo”. “L’emendamento da me elaborato nel confronto con i vertici dell’ANMA si occupa inoltre di un problema non affrontato dall’emendamento di Giachetti: quello degli incarichi che non comportano il collocamento fuori ruolo o l’aspettativ a non retribuita come nel caso degli arbitrati, stabilendo che i relativi introiti non possono superare il limite annuale del 25 per cento dell’ammontare complessivo del trattamento economico percepito, dando così compiuta applicazione ad un principio introdotto dall’art. 23 ter, comma 2 del decreto Salva-Italia “. com/sdb 301558 MAR 12 |
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