A.N.M.A.
Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi
Giunta Esecutiva
Sig.ra Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati
SegreteriaGabinettoPresidente@senato.it
Sig. Presidente del Consiglio del Ministri, Prof. Giuseppe Conte presidente@pec.governo.it
Sig. Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, On.le Giancarlo Giorgetti, upg@mailbox.governo.it
Sig. Capo Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi – P.d.C.M., Pres. Ermanno De Francisco protocollo.dagl@mailbox.governo.it
Sig. relatore Atto Senato n. 981 (manovra economica), Sen. Gianmauro Dell’Olio gianmauro.dellolio@senato.it
Sig. relatore Atto Senato n. 981 (manovra economica), Sen. Paolo Tosato paolo.tosato@senato.it
Roma, li 20 dicembre 2018
Vista la nota del 14 dicembre 2018 con cui il Consiglio Nazionale Forense ha chiesto l’abrogazione dell’art. 15, comma 1 bis, D.L. n. 113/2018, inserito dalla legge di conversione n. 132/2018, il quale ha stabilizzato l’obbligo di deposito di una copia ‘di cortesia’ degli scritti difensivi nel processo amministrativo.
Considerato che la scrivente associazione, con nota del 21 luglio 2017 allegata alla presente, ha invece, per le ragioni – anche e soprattutto di interesse generale – ivi indicate, che qui si intendono ribadire, fortemente auspicato l’introduzione di tale disposizione.
La Giunta dell’A.N.M.A., riunita in data 20 dicembre 2018:
-) esprime il proprio vivo apprezzamento per la modifica normativa sopra indicata;
-) si oppone alla sua abrogazione;
-) chiede che si valuti l’estensione dell’obbligo del deposito degli atti cartacei anche ai documenti di maggiore rilevanza (quali, a esempio, gli atti impugnati).
Si allega la nota dell’ANMA del 21 luglio 2017
Con Osservanza,
Il segretario generale
Luca Cestaro